Essi regolano le responsabilità di acquirenti e venditori in merito a costi, rischi, responsabilità per l’assicurazione del carico e la conformità normativa.
Originarie del 1936, periodicamente sono sottoposte a revisione al fine di mantenerle in linea con l’evoluzione delle transazioni internazionali.
Descrizione degli Incoterms®
Variazioni principali nelle regole Incoterms® 2020 rispetto all’edizione 2010:
EXW – Ex Works: “Franco Fabbrica” significa che il Venditore effettua la consegna non appena mette la merce a disposizione dell’Acquirente presso la sede del Venditore o in un altro luogo designato (ad esempio fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non deve caricare la merce su alcun veicolo di raccolta né deve sdoganare la merce per l’esportazione, se necessario.
CPT – Trasporto pagato fino a: “Trasporto pagato fino a” significa che il venditore consegna la merce al vettore o un’altra persona designata dal venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti) e che il venditore deve concludere il contratto di trasporto e pagare le spese di nolo sostenute per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Una volta che la merce è stata consegnata all’acquirente in questo modo, il venditore non garantisce che la merce arriverà al luogo di destinazione in buone condizioni, nella quantità dichiarata o addirittura del tutto. Questo perché il rischio si trasferisce dal venditore all’acquirente quando la merce viene consegnata all’acquirente consegnandola al vettore; il venditore deve comunque contrattare per il trasporto della merce dalla consegna alla destinazione convenuta.
DAP – Consegnato sul posto: “Consegnato al Luogo” significa che il venditore effettua la consegna quando le merci sono messe a disposizione dell’acquirente sul mezzo di trasporto in arrivo pronto per lo scarico nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si assume tutti i rischi associati al trasporto al luogo convenuto. L’acquirente, a sua volta, è responsabile dello scarico della merce nel luogo di destinazione e da qui si assume i rischi.
DDP – Delivered Duty Paid: “Delivered Duty Paid” significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce sdoganata per l’importazione a disposizione dell’acquirente sul mezzo di trasporto in arrivo, pronta per lo scarico nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore si assume tutti i costi e i rischi associati al trasporto della merce fino al luogo di destinazione e ha l’obbligo di sdoganare la merce non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione, di pagare tutti i dazi sia per l’esportazione che per l’importazione e per completare tutte le dogane formalità.
FCA – Vettore gratuito: “Vettore gratuito” significa che le merci si considerano consegnate non appena il Venditore le mette a disposizione del vettore o di un’altra persona designata dall’Acquirente. La consegna avrà luogo quando il luogo convenuto si trova nei locali del Venditore o raggiunge un luogo convenuto dopo il caricamento sul veicolo di trasporto predisposto dall’acquirente. Le parti dovrebbero determinare il luogo all’interno del luogo di consegna convenuto nel modo più preciso possibile, poiché il rischio passa all’acquirente a questo punto.
CIP – Trasporto e assicurazione pagati a: “Trasporto e assicurazione pagati fino a” significa che il venditore consegna la merce al vettore o un’altra persona designata dal venditore in un luogo concordato (se tale luogo è stato concordato tra le parti). Il Venditore sosterrà i costi fino alla consegna, ma non garantisce che la merce arriverà a destinazione in perfette condizioni. Diverso da CPT ha il venditore per coprire l’assicurazione della merce contro la perdita o il danneggiamento durante il trasporto almeno fino al luogo di destinazione concordato.
DPU – Consegnato in luogo scarico: “Consegnato nel luogo senza carico” significa che il trasferimento del rischio e la consegna dal venditore all’acquirente avviene dopo lo scarico del mezzo di trasporto in arrivo nel luogo di destinazione convenuto o in un luogo concordato in questo luogo. Il venditore si assume tutti i rischi connessi al trasporto e allo scarico delle merci nel luogo di destinazione convenuto. DPU è l’unica regola Incoterms che richiede al venditore di scaricare le merci a destinazione. Il venditore dovrebbe quindi assicurarsi di essere in grado di organizzare lo scarico nel luogo convenuto. Se le parti intendono che il venditore non sopporti il rischio e il costo dello scarico, la regola DPU dovrebbe essere evitata e dovrebbe essere utilizzata invece la DAP.
Regole per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne:
FAS – Gratuito a bordo nave: “Franco lungo la nave” significa che il venditore effettua la consegna quando le merci vengono consegnate a fianco della nave (ad esempio su una banchina o su una nave della navigazione interna) nel porto di imbarco convenuto. Il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa se la merce si trova a fianco della nave. L’acquirente dovrà sostenere tutti i costi da quel momento.
CFR – Costi e trasporto: “Costo e trasporto” significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave o si procura la merce già consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa quando le merci sono a bordo della nave. Il venditore conclude il contratto di trasporto e si assume le spese e il nolo necessari per il trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto.
FOB – Gratuito a bordo: “Franco a bordo” significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave designata dall’acquirente nel porto di imbarco convenuto o spedisce la merce già consegnata in questo modo. Il rischio di perdita o danneggiamento della merce si trasferisce quando le merci sono a bordo della nave. L’acquirente dovrà sostenere tutti i costi da questo momento.
CIF – Costi, assicurazione e trasporto: “Assicurazione dei costi e trasporto” significa che il venditore consegna la merce a bordo della nave o si procura la merce già consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento della merce passa quando la merce è a bordo della nave. Il Venditore concluderà il contratto di trasporto e si farà carico dei costi e del trasporto necessari per il trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto. Inoltre, il Venditore dovrà stipulare, a proprie spese, un’assicurazione di trasporto almeno pari alla copertura minima prevista nelle Clausole (C) delle Clausole Cargo dell’Istituto (LMA / IUA) o clausole simili. Se l’acquirente desidera una copertura assicurativa più elevata, deve concordarlo espressamente con il venditore o stipulare egli stesso un’assicurazione aggiuntiva.
La seguente brochure mostra le modifiche agli Incoterms® nella loro nuova versione e le descrive in dettaglio. La nuova versione degli Incoterms® è entrata in vigore il 1 ° gennaio 2020 e tiene conto dei maggiori requisiti di sicurezza per il trasporto di merci.
Scarica tutte le modifiche e la nostra infografica.